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Chi sostiene spese per i lavori di ristrutturazione edilizia può
fruire della detrazione d'imposta Irpef pari al 36%. Per le spese
sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015, la detrazione Irpef
sale al 50%.
Una detrazione del 50% spetta anche sulle ulteriori spese sostenute,
dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015, per l'acquisto di mobili e di
grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i
forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta
energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di
ristrutturazione.
La detrazione è, invece, pari al 65% delle spese effettuate, dal 4
agosto 2013 al 31 dicembre 2015, per interventi di adozione di misure
antisismiche su costruzioni adibite ad abitazione principale o ad
attività produttive che si trovano in zone sismiche ad alta
pericolosità. A CHI SPETTA
Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari o i
titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i
lavori e che ne sostengono le spese, ma anche l'inquilino o il
comodatario. In particolare, hanno diritto alla detrazione:
- il proprietario o il nudo proprietario
- il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
- l’inquilino o il comodatario
- i soci di cooperative divise e indivise
- i soci delle società semplici
- gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.
La detrazione spetta anche al familiare (coniuge, parenti entro il
terzo grado, affini entro il secondo grado) convivente del possessore o
detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e le fatture e i
bonifici risultino intestati a lui. L’agevolazione spetta anche se le
abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non
al familiare che beneficia della detrazione.
La condizione di convivente o comodatario deve sussistere al momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori.
Per coloro che acquistano un immobile sul quale sono stati effettuati
interventi che beneficiano della detrazione, le quote residue del
"bonus" si trasferiscono automaticamente, a meno che non intervenga
accordo diverso tra le parti.
Ha diritto alla detrazione anche chi esegue i lavori in proprio,
soltanto, però, per le spese di acquisto dei materiali utilizzati.
COME E QUANDO
Per usufruire della detrazione, è necessario:
- inviare, quando prevista, all'Azienda sanitaria locale
competente per territorio, prima di iniziare i lavori, una comunicazione
con raccomandata A.R., tranne nei casi in cui le norme sulle condizioni
di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica
preliminare alla Asl
- pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale, da
cui devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del
soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del
beneficiario del pagamento.
Per usufruire della detrazione è sufficiente indicare nella
dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile
e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di
registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati
richiesti per il controllo della detrazione.
Occorre, inoltre, conservare ed esibire a richiesta degli uffici i seguenti documenti (provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011 - pdf):
- le abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di
lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di
inizio lavori). Se queste abilitazioni non sono previste è sufficiente
una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui deve
essere indicata la data di inizio dei lavori e attestare che gli
interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra
quelli agevolabili
- domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti
- ricevute di pagamento dell’Imu, se dovuta
- delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e
tabella millesimale di ripartizione delle spese per gli interventi
riguardanti parti comuni di edifici residenziali
- in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se
diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del
possessore all'esecuzione dei lavori
- comunicazione preventiva contenente la data di inizio dei lavori
da inviare all’Azienda sanitaria locale, se obbligatoria secondo le
disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri
- fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute
- ricevute dei bonifici di pagamento. Fonte: Agenzia delle Entrate
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